REGOLAMENTO COMPAGNIA BARRACELLARE

 

·       Approvato con delibera C.C. n. 66 del 17.11.1994;

·       Integrato con delibera C.C. n. 9 del 15.03.1995, approvata dal CO.RE.CO. di Cagliari con atto n.577/02/95 in data 12.04.1995;

·       Modificato con delibera C.C. n. 17 del 26.02.1998, approvata dal CO.RE.CO. di Cagliari con atto n.1532/01/98 in data 03.04.1998;

·       Modificato ed integrato con delibera C.C. n. 12 del 18.05.2007.

 

 

ART. 1

COSTITUZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

 

La  Compagnia Barracellare di Esporlatu è costituita,  orga­nizzata  e disciplinata in ossequio alle disposizioni di  cui alla L.R. n. 25 del 15 luglio 1988, istitutiva del  servizio, e sottoposta alle norme del presente regolamento.

 

ART. 2

SCOPO DELLA COSTITUZIONE

La Compagnia Barracellare ha lo scopo di tutelare i  beni affidati alla sua custodia situati nel territorio del  Comune di Esporlatu.

                 In  particolare  dovrà dare esecuzione al  dettato  degli artt. 2 e 5 della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988.

ART. 3

DURATA DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

                La Compagnia Barracellare durerà in carica tre anni e  si intende  rinnovata automaticamente se almeno sei  mesi  prima della  scadenza non viene data disdetta e non  viene  assunta una diversa deliberazione da parte del comune.

Può comunque  essere prorogato l'incarico,  su  concorde volontà espressa  dal Comune e dalla  Compagnia,  fino  alla nomina in servizio della nuova Compagnia.

ART. 4

ESERCIZIO

L' esercizio, fatta eccezione per il primo anno in cui  è costituita  per la prima volta la Compagnia, ha inizio il  1° Gennaio e termina il 31 Dicembre. 

ART. 5

COMPETENZA TERRITORIALE E FUNZIONI

La  compagnia mette in atto le sue  funzioni  nell'ambito del territorio comunale del Comune di Esporlatu.

Tuttavia, la Compagnia , può estendere le sue indagini  e la sua azione di servizio anche fuori dal proprio territorio, nei seguenti casi :

a.     in caso di flagranza dell'illecito commesso nel  pro­prio territorio;

b.     in caso di richiesta, da effettuarsi tramite il Sinda­co del Comune, da parte delle forze di Polizia dello stato  e della regione;

c.     in  caso  di operazione di  servizio  concordato  fra Compagnie barracellari con i comuni interessati.

 

ART.6
COMPOSIZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

La  Compagnia  barracellare  è costituita  dai  seguenti elementi :

 

-      di un Capitano  

-      di due Tenenti

-      di sei Sergenti

-      di ______ Barracelli

-      di un Segretario

 

                Il numero dei barracelli non potrà in nessun modo  essere inferiore a dieci unità.

Nel caso che durante la durata in carica della Compagnia, il numero dovesse scendere a meno di dieci unità, si  provve­derà alla sua integrazione con la nomina di nuovi barracelli.

L'effettiva  iniziazione  in servizio dei  componenti  la Compagnia  è subordinata  a  quanto  espressamente  previsto nell'art. 13 della predetta legge istitutiva.

 

ART. 7

DESIGNAZIONE DEL CAPITANO

Il Capitano è designato dalla Giunta Comunale  fra perso­ne che abbiano i seguenti requisiti:

a.     aver compiuto 25 anni di età;

b.     aver  fatto parte di una Compagnia  barracellare  per almeno un quinquennio;

c.     possedere  riconosciuta esperienza del  territorio  e dell'ambiente in cui la compagnia opera.

c.

Del  requisito  di cui al punto b) si potrà  ovviare  nel caso che:

1)     la nuova Compagnia si trovi ad operare dopo dieci anni dalla cessazione della precedente;

2)     se la persona proposta alla nomina di capitano  abbia prestato  servizio, per un periodo di almeno cinque anni  in qualità di Sottufficiale o Ufficiale nei corpi della  Polizia di Stato, della Guardia di Finanza o nell'Arma dei Carabinie­ri.

2)

ART. 8

NOMINA E FUNZIONI DEL CAPITANO

La  deliberazione di Giunta di cui al precedente  art.  7 deve,  nei  termini di legge, essere  trasmessa  al Prefetto della Provincia che previo accertamento dei requisiti provve­de all'attribuzione della qualifica di Agente di P.S.

Pervenuta  la comunicazione ufficiale  della  sussistenza dei  requisiti, il Sindaco del Comune di  appartenenza della Compagnia  provvede alla nomina del capitano, il quale  dovrà prestare  giuramento di fronte al Pretore della Pretura cir­condariale di Nuoro con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nel  caso  di  rinnovo della Compagnia  per  il  triennio successivo,  la Giunta comunale dovrà provvedere a  designare il  nuovo capitano sulla base di una terna di  nomi  proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

Il Capitano, designato e nominato secondo quanto previsto nei precedenti artt. 7 e 8 del presente regolamento, rappre­senta la Compagnia barracellare la dirige e la coordina ed  è responsabile  presso il Sindaco del corretto svolgimento  del servizio,  della disciplina e dell'impiego  tecnico-operativo degli addetti al servizio barracellare.

Disporrà le ronde per destinarle al controllo del  terri­torio a seconda delle esigenze di servizio.

In caso di assenza, impedimento, cessazione o  decadenza, il capitano è sostituito dall'ufficiale più anziano.

ART. 9

NOMINA DEI BARRACELLI

 

Entro i trenta giorni successivi alla nomina del  Capita­no, la Giunta Comunale predispone, di intesa con il capitano, l'elenco  dei  componenti la compagnia  barracellare,  previa verifica  del  possesso da parte di  ciascun componente dei requisiti sotto indicati, ne delibera la costituzione:

 

a.     maggiore età;

b.     godimento  dei diritti civili e politici;

c.     non aver subito condanna a pene detentive per  delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di preven­zione;

d.     non essere stato espulso dalle Forze Armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

e.     assolvimento  della scuola dell'obbligo  o,  in  caso contrario, dare dimostrazione di sapere leggere e scrivere;

f.      idoneità fisica;

g.     potersi validamente obbligare.

 

La dimostrazione di cui alla lettera e) deve essere  data mediante dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessa­to alla presenza del Sindaco.

Si può prescindere per tale requisito qualora  l'interes­sato abbia già fatto parte di una Compagnia barracellare per un  periodo non inferiore a tre anni se proposto alla  nomina  di barracello, e non inferiore a cinque anni se proposto alla nomina di capitano della Compagnia.

 

Non possono fare parte della compagnia barracellare:

 

1)     coloro che avendo fatto parte di precedente  Compagnia non  ne  abbiano  regolarmente reso il  conto  alla scadenza prevista,  abbiano abusato dei fondi o siano stati esclusi  o revocati dalla Compagnia stessa;

2)     coloro che fanno parte del Consiglio Comunale sotto la cui giurisdizione opera la Compagnia.

2)

Il  Sindaco dovrà informare la popolazione, con  adeguate forme di pubblicità, dell'avvenuta costituzione della Compa­gnia barracellare.

La deliberazione di Giunta con la quale vengono  nominati i barracelli dovrà essere trasmessa al Prefetto della Provin­cia per il riconoscimento della qualifica di Agente di P.S.

Ottenuto tale riconoscimento, la compagnia può validamen­te esercitare le proprie funzioni.

Nella  nomina dei barracelli si dovrà dare preferenza  ai proprietari dei beni oggetto di tutela da parte della compa­gnia  e  tenere  conto del servizio  prestato  in  precedenza nonché dell'attitudine e capacità degli interessati ai compi­ti da svolgere.

ART. 10

FUNZIONI DEI BARRACELLI

 

I  barracelli  hanno il compito di eseguire  il  servizio loro  assegnato nell'ambito del territorio e di  svolgere  le mansioni loro assegnate dal capitano e dagli ufficiali.

Essi non possono esimersi dal servizio senza giustificato motivo.

In  caso  di legittimo impedimento, il  capitano,  previo accertamento  della lecità della causa, potrà procedere alla dispensa dal servizio.

E'  fatto espresso divieto ai barracelli di prendersi  il libero arbitrio di assumere aiutanti per effettuare la sorve­glianza loro affidata, né farsi sostituire temporaneamente.

Durante  il  servizio, i barracelli, dovranno  tenere  un contegno  dignitoso e corretto così come si addice a persone incaricate di pubblico servizio.

Nel  caso che il barracello troverà bestiame vagante  nel fondo  altrui, dovrà condurlo nella mandria comunale e  farne denuncia per mezzo del Capitano al Sindaco.

Non  si potrà procede al sequestro e cattura del  bestiame se non nel caso in cui non comparisse il padrone.

 

ART. 11

NOMINA DEI TENENTI E DEI SERGENTI

 

L'attività della Compagnia ha inizio con la nomina  degli Ufficiali e dei Sottufficiali nel numero indicato all'art.  6 del presente regolamento, subordinata, comunque, all'avvenuta attribuzione, da parte del Prefetto della Provincia di Sassa­ri, della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348.

L'elezione  dei  Tenenti e dei Sergenti è effettuata  in seduta pubblica ed a scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia barracellare.

La seduta è presieduta dal Sindaco assistito da un dipen­dente comunale con funzioni di Segretario.

In presenza di almeno due componenti femminili all'interno della compagnia barracellare, almeno uno dei sergenti deve essere scelto tra i barracelli di sesso femminile, con separata votazione.

Risulteranno  eletti  coloro  i  quali  conseguiranno  il maggior numero di voti. A parità di voti si proclamerà eletto il maggiore di età .

ART. 12

FUNZIONI DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI

 

Gli Ufficiali ed i Sottufficiali concorrono  all'espletamento  del  servizio  e, di concerto con  il  Capitano  della Compagnia,  provvedono alla formazione delle squadre e  delle pattuglie.

Gli  Ufficiali, nell'ambito delle direttive ricevute  dal Capitano,  provvedono  alla ispezione delle squadre  e delle pattuglie  e  sono responsabili del  buon  funzionamento  del servizio.

La  Compagnia,  ai fini dell'ordinamento  gerarchico,  fa riferimento  al sistema in uso presso le forze  armate dello Stato.

Entro  il giorno successivo a quello in cui viene  effet­tuato  il servizio, salvo non vi siano riportati rilievi  che comportino  l'immediata conoscenza da parte del Capitano,  il Comandante  della squadra o il Capopattuglia deve provvedere alla consegna al Segretario del rapportino di servizio sotto­scritto da tutti coloro che hanno partecipato al servizio.

 

ART. 13

CONSTATAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Le  violazioni di cui agli artt. 2, 10 e 28 del  presente regolamento sono constatate, così come previsto dagli artt. 6 e  7 della Legge Regionale 15.07.1988, n. 25, mediante  reda­zione di p.v. in triplice copia, che deve contenere:

 

a.     indicazione del tempo e del luogo  dell'accertamento;

b.     le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché‚ la Compagnia di appartenenza;

c.     le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi  previ­sta  dall'art. 2 della Legge 24.11.1981, n. 689,  quando  sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo  stes­so;

d.     l'eventuale indicazione degli obbligati in solido  ai sensi dell'art. 6 della L.R. di cui alla precedente lett. c);

e.     la  descrizione  sommaria del  fatto  costituente  la violazione,  l'indicazione  delle circostanze di tempo  e  di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal  trasgresso­re, nonché le generalità di persone in grado di  testimoniare sui fatti oggetto della violazione;

f.      l'indicazione specifica delle norme la cui  violazione viene contestata;

g.     l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese  dal trasgressore, se presente all'atto della constatazione;

h.     l'indicazione  dell'ente o dell'organo  al  quale  il trasgressore ha la facoltà di presentare scritti difensivi  e documenti, nonché richiesta di  audizione,  secondo  quanto prescritto dall'art. 18 della Legge 24.11.1981, n.689;

i.       la  firma  del verbalizzante.

 

Nei cinque giorni successivi all'accertamento della viola­zione, copia del verbale deve essere consegnato, personalmen­te dall'accertante, o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno,  all'Autorità competente a ricevere il rapporto  ai sensi  della L.R. 15.07.1988, n. 25 dell'art. 17 della  legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 29.07.1982, n. 571.

Alle  successive fasi del procedimento  sanzionatorio  si applicano  le  disposizioni di cui agli artt. 18  e  seguenti  della più volte citata legge 24.11.1981, n. 689.

 

ART. 14

IL SEGRETARIO

 

In  concomitanza della assemblea dei barracelli  per  la elezione degli Ufficiali e Sottufficiali, la Compagnia provvede  alla designazione, da effettuarsi a scrutinio  segreto, del Segretario.

La  nomina  sarà effettuata dalla  Giunta  Comunale  con propria deliberazione sulla base della designazione effettuata dalla Compagnia.

Il  Segretario deve essere prescelto fra i  membri  della Compagnia  che  risultino essere in possesso del diploma  di scuola media superiore.

Qualora all'interno della Compagnia non vi sia nessuno in possesso  dei  requisiti richiesti o non possa o  non  voglia accettare,  il  Segretario può essere designato  fra  persone esterne alla Compagnia.

ART. 15

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

 

Il Segretario ha funzioni tecnico-amministrative e conta­bili.

Esso assiste alle riunioni della Compagnia redigendone  i relativi verbali. Cura la tenuta e l'aggiornamento degli atti amministrativi e delle scritture contabili assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

Prima  di porre in uso qualsiasi registro, il  Segretario deve procedere alla numerazione dei fogli ed alla loro vidimazione  presso  il Comune da parte del Sindaco o di  un  suo delegato.

Il Segretario ha, inoltre, l'obbligo di assistere a tutte le udienze che i periti barracellari terranno  nell'interesse della Compagnia.

In  caso  di necessità il Capitano designerà  uno  o  più barracelli  a coadiuvare il Segretario  nell'esercizio  delle sue funzioni.

A  richiesta del Sindaco o di un suo delegato nonché del Pretore competente per territorio dovrà esibire i registri in suo  possesso e, gli stessi, alla fine di ciascun anno  ed  a fine gestione, dovranno essere depositati presso il Comune  e rendere conto della gestione in generale e del suo operato in particolare.

Il  mancato deposito entro i termini indicati nel  prece­dente comma comporterà l'applicazione da parte del Sindaco di una  sanzione amministrativa, nell'ambito di misure minime  e massime  ( da  £. 4.000 a £  1.000.000),  ai sensi  dell'art. 106  e  seguenti del T.U.L.C.P. Approvato con  R.D.  3  Marzo 1934,  n. 383, mentre, per la mancata esibizione a richiesta del  Sindaco e/o del Pretore, ne risponderà in  linea  penale secondo le norme che regolano la materia.

ART. 16

OBBLIGHI DEL SEGRETARIO

 

Il  Segretario è tenuto ad osservare  l'orario  d'ufficio che  verrà  fissato dal Capitano in relazione  alle  esigenze stagionali.

In particolari periodi il servizio dovrà essere garantito anche nelle ore pomeridiane.

Il  Segretario è autorizzato a riscuotere tutte le  somme dovute  alla  Compagnia, da chiunque e  a  qualsiasi titolo, mediante  annotazione  in appositi  registri  e  giornalmente farne versamento tramite reversale nella Tesoreria (la stessa del Comune), la quale dovrà rilasciare apposita ricevuta.

Al Segretario verrà affidata la gestione di un  adeguato fondo economato per le spese minute riferite all'amministrazione della Compagnia.

Il fondo non dovrà superare l'importo di £.  1.000.000 (un milione) e le modalità di funzionamento e di rendiconto  sono le  stesse previste dal Regolamento Comunale di Economato  in quanto compatibili.

Per l'espletamento delle funzioni di spettanza del Segre­tario è dovuta, a questi, un compenso determinato nel provvedimento di nomina da parte della Giunta Comunale su  conforme parere  della  compagnia,  e dovrà essere commisurato  alla difficoltà delle mansioni espletate ed agli utili  effettiva­mente conseguiti dalla Compagnia.

ART. 17

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

 

I  barracelli che non adempiono ai loro doveri sono  sog­getti alle seguenti sanzioni disciplinari:

 

a.     ammonimento per la mancanza commessa con l'esortazione a non ricadervi;

b.     sanzione pecuniaria;

c.     sospensione dal servizio con conseguente perdita  del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;

c.esclusione dalla Compagnia.

 

L'ammonizione  è fatta  verbalmente dal  Capitano  ed  è inflitta per lievi trasgressioni.

La sanzione pecuniaria è inflitta dal Capitano per  grave negligenza  in  servizio,  per  assenza  ingiustificata, per contegno  scorretto  verso i superiori.  per  violazione  del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso, ed è fissata come segue:

 

-      £.    50.000 prima trasgressione sanzionabile;

-      £.    70.000 seconda trasgressione sanzionabile;

-      £.  100.000 terza trasgressione sanzionabile;

-      £.  100.000 per  mancata  presentazione  in  servizio senza preavvisata giustificazione valida;

-      £.   50.000 per mancata partecipazione alle  riunioni senza giustificazione valida.

 

La  prima  sanzione  pecuniaria deve  essere  pagata  dal barracello  entro due (2) giorni dalla sua  applicazione,  le successive  saranno  trattenute a fine esercizio in  sede  di ripartizione degli utili.

LA  SOSPENSIONE  è proposta con  richiesta  motivata  del Capitano e deliberata dalla Giunta Comunale, sentito, ove  ne faccia richiesta, l'interessato.

Essa  consiste nell'allontanamento dal servizio  per  non meno  di un mese e per non più di sei mesi e opera  nei  casi previsti  per  la sanzione pecuniaria qualora  le  infrazioni commesse  rivestano particolare gravità ovvero, per denigrazione  dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto ai  fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazio­ne del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

L'ESCLUSIONE  è inflitta per grave abuso d'autorità per illecito  uso  o distrazione di somme  della  Compagnia,  per gravi  atti  di insubordinazione, per dolosa  violazione  dei doveri  d'ufficio, per interruzione o abbandono del  servizio che abbia prodotto grave danno.

Il provvedimento di esclusione è deliberato dalla  Giunta Comunale su proposta motivata dal Capitano dopo aver  sentito l'interessato, sempreché questi ne abbia fatto richiesta.

L'esclusione  comporta la perdita di tutti gli  utili  ai quali l'escluso possa aver diritto.

Contro  i provvedimenti disciplinari di cui alla  lettera b)  del primo comma del presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta (30) giorni dalla notifica, alla Giunta Comunale che decide entro i successivi sessanta (60) giorni dopo aver sentito l'interessato qualora ne abbia fatto richiesta.

Contro  i provvedimenti disciplinari di cui alle  lettere c)  e  d)  del primo comma del presente  articolo  è ammesso ricorso, nel termine di trenta (30) giorni dalla notifica, al Sindaco che decide entro i successivi sessanta (60) giorni.

I  componenti della Compagnia barracellare  sottoposti  a procedimento  penale  possono essere, quando  la natura  del reato  sia particolarmente grave,  sospesi  precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta Comunale e  revo­cati se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza  di condanna.

Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

ART. 18

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER IL CAPITANO

 

Il Capitano che commetta le infrazioni di cui all'artico­lo  precedente,  può essere sospeso e, nei  casi  più gravi, revocato con provvedimento della Giunta Comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

La sospensione o la revoca opera con gli effetti e per  i tempi stabiliti per i barracelli. In caso d'inerzia  dell'Amministrazione  Comunale,  si provvede ai sensi  dell'art.  14 della L.R. 23.10.1978, N. 62.

ART. 19

GIURAMENTO

 

I componenti della Compagnia barracellare riceveranno  la patente prevista dall'art. 13 della L.R. n. 25/88 e dovranno prestare  giuramento nelle forme previste dalla legge,  nelle mani del Sindaco.

Dell'avvenuto adempimento verrà redatto apposito  verbale a cura del Segretario Comunale.

ART. 20

TESORIERE

 

Le funzioni di Tesoriere della Compagnia verranno affida­te  al medesimo Istituto bancario che gestisce  la Tesoreria del Comune.

Le  riscossioni  ed i pagamenti  saranno  effettuati  dal Tesoriere  con reversali e mandati di pagamento a firma congiunta del Capitano e del Segretario della Compagnia.

A  fine  esercizio  e comunque entro e non  oltre  il  28 Febbraio  di  ciascun anno successivo al quale  il  conto si riferisce,  il  Tesoriere provvederà alla  presentazione  del conto consuntivo e degli allegati di svolgimento.

Il  rapporto fra la Compagnia e l'istituto bancario  sarà regolato dalle stesse condizioni che viggono fra il comune  e l'istituto di cui trattasi ed alle stesse condizioni e  norme in quanto applicabili.

ART. 21

BILANCIO E CONTABILITA'

 

All'inizio  di ciascun esercizio la Compagnia  predispone ed  approva  il  bilancio annuale di  previsione redatto  in termini di cassa.

Alla fine di ciascun esercizio verrà redatto  preliminar­mente il rendiconto annuale e, successivamente, non appena il Tesoriere avrà reso il conto, provvederà alla sua approvazio­ne e trasmissione, insieme agli allegati, alla Giunta Comuna­le per la definitiva approvazione.

La gestione finanziaria sarà documentata con la tenuta, a cura  del Segretario e del Tesoriere, dei registri contabili indicati all'art. 24 del presente regolamento.

Al  trenta giugno e al trentuno dicembre di ogni anno  la compagnia e tenuta a presentare un rendiconto contabile sulla attività svolta  dal quale risulti, tra  l'altro,  il  fondo iniziale di cassa, le eventuali entrate riscosse, i pagamenti e i prelievi eseguiti nel semestre e il fondo cassa finale.

Copia  del rendiconto deve essere trasmessa, a  cura  del Comune,  all'Assessorato Regionale competente in materia  di Polizia Locale.

Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione conta­bile  amministrativa  della  Compagnia, e, a  tal  fine,  può disporre, in qualsiasi momento, verifiche di cassa e procede­re all'esame dei registri contabili.

ART. 22

ENTRATE DELLA COMPAGNIA

 

Le entrate della Compagnia, sono costituite da:

 

1)     compensi per la custodia dei beni pubblici;

2)     i  diritti di assicurazione sulla base  delle  tariffe approvate  dal  Consiglio  Comunale di cui  all'art.  32  del presente regolamento;

3)     gli utili conseguenti al rilascio o alla vendita  del bestiame sequestrato, così come previsto dagli artt. 44,  45, 46 e 47 del R.D. 14.07.1898, n.403, e, in  conformità del disposto di cui all'art. 29 del presente regolamento;

4)     i contributi finanziari erogati da enti pubblici o  da privati;

5)     ogni altro introito previsto dal presente  regolamento o da disposizioni di legge.

5)

ART. 23

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO E RIPARTIZIONE UTILI

 

Alla fine di ciascun esercizio la Compagnia provvederà ad effettuare le seguenti operazioni:

 

1)     provvederà al pagamento dei danni  agli  assicurati;

2)     provvederà al pagamento a saldo del compenso al Segre­tario;

3)     provvederà al pagamento di qualsiasi spesa  derivante da liti, perizie e spese d'amministrazione varie;

4)     provvederà al pagamento di qualsiasi spesa inerente il servizio barracellare;

5)     provvederà ad effettuare il rimborso delle  indennità spettanti ai barracelli che, per l’espletamento dei servizi d'istituto, hanno  messo a disposizione della  Compagnia  il proprio  automezzo, risultante dai rapportini giornalieri  di servizio  a firma del Caposquadra o dell'Ufficiale di  turno. La  misura di tale indennità verrà stabilita di anno in  anno  dalla Compagnia all'inizio dell'esercizio.

 

Definite  le operazioni in precedenza descritte,  l'utile risultante  verrà ripartito come segue:

 

-      gli utili sono ripartiti fra gli aventi diritto  tenuto conto  dell'ufficio ricoperto in seno alla Compagnia e  della annessa responsabilità;

-      al Capitano verrà assegnato l'equivalente in denaro  di n. 60 (sessanta) ronde annue;

-      al Segretario verrà assegnato l'equivalente in denaro di n. 40 (quaranta) ronde annue, salvo che l'Amministrazione fissi uno stipendio mensile.

-      Verrà ripartita la restante somma, previo  accantonamento di una quota per fondo cassa per l'esercizio successivo,  fra i barracelli  in misura    direttamente  proporzionale  alle giornate  di  effettiva presenza prestate  durante  l'anno  e risultante dai fogli di servizio giornalieri.

-      rimborso spese di autovettura privata usata per  servi­zio di ronda nel territorio £. 20.000 per ronda;

-      rimborso  spese di autovettura  per  viaggi  comandati fuori  del territorio, un quinto del costo della benzina per chilometro;


ART. 24

REGISTRI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

 

La  Compagnia,  a  cura del Segretario  della  stessa,  e obbligata  a tenere i seguenti registri contabili  e amministrativi:

 

1)     REGISTRO DEL PERSONALE DELLA COMPAGNIA con indicazione delle  ronde;

1)REGISTRO DELLA DENUNCIA E DEGLI ACCERTAMENTI  D'UFFI­CIO,  nel  quale sono riportati le  denuncie d'assicurazione pervenute;

2)     REGISTRO DEI DANNEGGIATI E DEI DANNEGGIANTI, nel quale vengono annotati i danneggiamenti subiti, il nome del danneg­giato  e l'entità del danno subito nonché, se conosciute,  le generalità del o dei danneggianti;

3)     REGISTRO DELLE TENTURE, ove viene annotato il bestiame tenturato ed il nome dell'eventuale proprietario;

4)     REGISTRO DELLE NOTIFICHE;

5)     REGISTRO DEGLI IMPUTAMENTI E DEI RIFIUTI;

6)     REGISTRO DELLE UDIENZE BARRACELLARI;

7)     REGISTRO E GIORNALE DI CASSA, nel quale saranno ripor­tati  gli  estremi e gli importi di tutte  le riscossioni  e pagamenti effettuati a mezzo reversali e mandati di pagamento suddivisi per categorie di spesa.

7)

ART. 25

DENUNCIE

 

Entro il trentuno gennaio di ciascun anno, gli allevatori hanno l'obbligo della denuncia del bestiame quale:

 

-      vacche, vitelli, tori, cavalli, puledri, asini,  suini, ovini,  e  caprini  tenuti  in  stalla  o  a  libero  pascolo nell'agro del Comune di Esporlatu

E'  obbligatoria  la denuncia per  l'assicurazione  delle proprietà comunali,  del monte granatico, delle  opere pie, delle cose fuori dall'abitato, delle vigne, dei chiusi,  dei seminati  e  delle  piantagioni di qualunque  genere.  Non  è obbligatoria  la denuncia per i fondi chiusi per i  quali  vi sia un custode permanente.

Il Segretario riceverà le denuncie e rilascerà a  ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del  giorno  della  denuncia, la quantità e  la  qualità del bestiame assicurato, la somma pagata e la scadenza dell'assicurazione.

I premi di assicurazione, dopo il primo anno di iscrizio­ne  in servizio della Compagnia barracellare,  devono essere pagati  tutti  gli anni dal giorno uno (1) al  trentuno  (31) gennaio.

In sede di prima costituzione della Compagnia, la  denun­cia  del bestiame deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti  dalla data di pubblicazione del manifesto con  il quale il Sindaco rende noto dell'avvenuta costituzione  della Compagnia Barracellare.

Spirato  il termine utile per effettuare le denuncie,  la Compagnia, senza altro preavviso, procederà agli accertamenti d'ufficio  nei  confronti  di coloro che  avranno  omesso  la denuncia  tutte  le  spese di accertamento saranno  messe  a carico  dei  medesimi che, comunque  omettenti,  renitenti  o ritardatari, sono obbligati per l'intero premio di  assicurazione.

Contro tale accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta  Comunale.  Il ritardo rifiuto o rifiuto  di denuncia obbliga  ugualmente gli assicurati al  pagamento  dell'intero premio di assicurazione.

I  proprietari,  entro trenta  giorni  dall'evento,  sono obbligati a denunciare per iscritto le variazioni che durante l'anno avvengono nel bestiame.

La  Compagnia ha il potere di eseguire  accertamenti  me­diante controllo diretto delle mandrie.

ART. 26

RIESAME DELLE DENUNCIE

 

La  Compagnia  può durante  l'esercizio  riesaminare  le denuncie  fatte  e  provvedere ad invitare  i denuncianti  a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà .

Se il denunciante, così invitato, provvederà alla regola­rizzazione della denuncia entro cinque giorni, verrà applica­ta una penale pari al 5% rispetto alla tariffa normale e  per le sole omissioni.

In caso contrario, alla denuncia d'ufficio, verrà appli­cata la penale corrispondente a due volte il premio.

 

ART. 27

DENUNCIA DANNI E FURTI

 

La  denuncia di avvenuto danno o furto deve essere  imme­diata, e/o comunque, entro 12 ore dal verificarsi dell'evento.

In caso contrario, la Compagnia, non è tenuta al pagamen­to di alcun indennizzo. Le denuncie devono essere presentate per iscritto al Segretario o, comunque, nell'immediatezza,  a chiunque si trovi negli uffici della compagnia barracellare.

Dell'avvenuta presentazione della denuncia,  all'interes­sato,  verrà rilasciata apposita dichiarazione.

Entro  ventiquattro  ore,  successive alla presentazione  della  denuncia presso la Compagnia barracellare, il danneggiato provvederà a recapitare  alla predetta Compagnia copia della denuncia  per furto  presentata  all'Arma dei Carabinieri,  con  il  timbro d'ufficio di quest'ultima.

ART. 28

RISARCIMENTO DANNI

 

La  Compagnia risponderà dei furti e  dei  danneggiamenti dei beni assicurati. L'indennità che la Compagnia sarà tenuta a liquidare in caso di furto o danneggiamento sarà liquidata in  misura del 70% entro tre (3) mesi dalla data dell'evento ed il rimanente 30% a fine esercizio.

Nessuna indennità è dovuta quando si sia accertato che il bestiame  è deceduto per cause naturali, malattia o denutrizione.

In caso di danneggiamento, si procederà come segue:

 

a.     verrà effettuata una perizia da parte dei due  periti nominati  dalla  Compagnia e si accerterà se  il  bestiame  è curabile o meno;

b.     nel  caso si accerti che questi è curabile  nulla  è dovuto da parte della Compagnia;

c.     nel caso che il danno produca una deformità permanen­te, la Compagnia provvederà al pagamento della differenza fra il valore assicurato e quello realizzato dalla sua  eventuale vendita.

 

Tale  indennizzo  non potrà essere superiore al  50%  del valore  assicurato ed in ogni caso il proprietario non dovrà percepire una somma maggiore del valore assicurato.

Delle  obbligazioni  verso gli  assicurati  la  Compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, con un  fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in  relazione  al tipo di prestazioni fornite e costituito dal 70% delle corrispondenti entrate.

ART. 29

TENTURA

 

 

La Compagnia ha l'obbligo di tenturare il bestiame erran­te che viene trovato in fondi altrui e condurlo nel luogo  di custodia.

Il proprietario non può rivendicare gli animali se  prima non provvederà al pagamento dei diritti della Compagnia, come segue:

 

1)    DIRITTI DI TENTURA

 

Devono essere applicati in base ad una  percentuale oscillante fra il 0.50% e l' 1.00% del valore commerciale dei capi di bestiame; In  caso  di recidiva il diritto di tentura,  come  sopra stabilito, è elevato al doppio per la prima volta e al triplo per le volte successive.

 

2)    SPESE DI CUSTODIA E MANTENIMENTO

 

Devono essere applicate in base ad una  percentuale oscillante  fra il 0.15% e il 0.35% per ogni giorno  o  notte  di  custodia,  del valore commerciale dei  capi  di  bestiame vaccino, bovino, equino e suino e, una percentuale oscillante fra il 0.10% e il 0.20% per ogni giorno o notte  di custodia, del valore commerciale dei capi di bestiame ovino e caprino.

 

3)    INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

 

Deve essere applicata per ogni barracello tenturante in base ad una percentuale oscillante fra l'1.00% e il 20.00% del valore commerciale dei capi di bestiame accompagnato.

 

La  Compagnia ha l'obbligo di notificare per iscritto  al proprietario la tentura del bestiame, invitandolo a provvede­re al ritiro entro e non oltre il termine di 24 ore, superato il  quale, e comunque non oltre il quinto giorno successivo, il proprietario sarà tenuto a pagare una sanzione amministra­tiva pari al 50% sui diritti di tentura, spese di custodia  e mantenimento e indennità di accompagnamento.

Superato  il  termine del quinto giorno  successivo  alla notifica, il Sindaco provvederà a comunicare all'interessato che il bestiame sarà venduto ai pubblici incanti. Il ricavato dalla vendita, dedotti i diritti della Compagnia, sarà liquidato al proprietario.

Nel  caso in cui il proprietario del  bestiame  tenturato non sia noto, il Sindaco provvederà a far affiggere un apposito avviso all'Albo Pretorio del Comune, ne darà notizia sui quotidiani  locali ed affiderà il bestiame in custodia ad  un allevatore per un periodo massimo di giorni 30 (trenta).

Trascorso detto termine senza che nessuno abbia  rivendi­cato  il  bestiame, quest'ultimo verrà venduto  ai pubblici incanti.

Il ricavato della vendita dedotte le spese sostenute e  i diritti  della  Compagnia,  sarà depositato  in  un  libretto bancario per un anno, trascorso il quale, se non verrà riven­dicato,  verrà versato al Tesoriere del Comune ed  utilizzato esclusivamente per beneficenza.

ART. 30

NOMINA DEI PERITI E ARBITRATO

 

Nel  contratto di assicurazione e custodia è previsto di far ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia  e valutazione dei danni dei beni assicurati.

La concorde valutazione da parte degli esperti  definisce l'entità del danno. Per l'ipotesi di non accordo, può darsi luogo su concorde richiesta delle parti, a decisione  secondo equità da parte di un arbitro.

L'arbitro  è nominato  dal Sindaco,  su  proposta  della Giunta,  dura in carica per la durata della Compagnia  e  può essere  riconfermato.

Per  poter  essere  nominati  arbitri, occorre:

 

a.       possedere  i requisiti per l'elezione  a  Consigliere Comunale;

b.       avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune  in cui opera la Compagnia;

c.       essere persona capace di assolvere adeguatamente  alla funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere  e prestigio.

 

Nella definizione delle controversie l'arbitro è assisti­to e coadiuvato da due periti, rispettivamente indicati dalle parti. Ai periti e all'arbitro sarà attribuito  un  compenso oscillante fra il 2.00% e il 20.00% del valore accertato  per ogni  perizia o arbitrato più il rimborso delle  spese  even­tualmente sostenute.

I danni valutati dai periti ed imputati alla Compagnia  o ai proprietari, devono essere documentati in appositi cartel­li  dove  dovrà indicarsi la qualità, il valore del  danno  e l'indennità  della perizia che grava in misura  uguale sulle parti.

Detti cartelli dovranno essere consegnati alla  Compagnia in elenco scritto non oltre il giorno successivo all'avvenuta valutazione  e  contemporaneamente  deve  consegnarsi   copia all'assicurato perché questi ne prenda conoscenza.

I periti durante tutto l'esercizio barracellare in corso, sono tenuti a fornire tutti i chiarimenti agli uffici  barracellari, come pure a deporre nelle udienze su tutti i  danni avvalorati.

 

ART. 31

CONTROVERSIE

 

Le controversie fra il Segretario e la Compagnia o fra  i componenti  la  Compagnia  per la  ripartizione  degli  utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

ART. 32

PREMI E TARIFFE PER BESTIAME

 

Il premio di assicurazione per il bestiame è stabilito in ragione del 3% del valore assicurato.

 

ART. 33

INCARICHI SPECIALI

 

Qualora  la  Compagnia  barracellare  venisse  incaricata delle attività previste dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) dell'art. 2 della L.R. 15.07.1988, n. 25,  dovrà essere  stipulata apposita convenzione con l'Autorità propo­nente  e, contestualmente, sarà fissato di volta in volta  il compenso.

 

ART. 34

SEDE LEGALE

 

La  Compagnia  barracellare ha Sede legale in  Esporlatu in Piazza  Dante  presso il Municipio ed è costituita  su  base territoriale comunale.