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REGOLAMENTO COMPAGNIA BARRACELLARE ·
Approvato
con delibera C.C. n. 66 del 17.11.1994; ·
Integrato
con delibera C.C. n. 9 del 15.03.1995, approvata dal CO.RE.CO. di Cagliari
con atto n.577/02/95 in data 12.04.1995; ·
Modificato
con delibera C.C. n. 17 del 26.02.1998, approvata dal CO.RE.CO. di
Cagliari con atto n.1532/01/98 in data 03.04.1998; ·
Modificato
ed integrato con delibera C.C. n. 12 del 18.05.2007. ART.
1 COSTITUZIONE
DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE La Compagnia Barracellare di Esporlatu è costituita, organizzata e disciplinata in ossequio alle disposizioni di cui alla L.R. n. 25 del 15 luglio 1988, istitutiva del servizio, e sottoposta alle norme del presente regolamento. ART.
2 SCOPO
DELLA COSTITUZIONE La
Compagnia Barracellare ha lo scopo di tutelare i beni affidati alla
sua custodia situati nel territorio del Comune di Esporlatu.
In particolare
dovrà dare esecuzione al dettato degli artt. 2 e 5
della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988. ART.
3 DURATA
DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE
La Compagnia Barracellare durerà in carica tre anni e si
intende rinnovata automaticamente se almeno sei mesi prima
della scadenza non viene data disdetta e non viene assunta
una diversa deliberazione da parte del comune. Può comunque
essere prorogato l'incarico, su concorde volontà
espressa dal Comune e dalla Compagnia, fino alla
nomina in servizio della nuova Compagnia. ART.
4 ESERCIZIO L'
esercizio, fatta eccezione per il primo anno in cui è costituita
per la prima volta la Compagnia, ha inizio il 1° Gennaio e
termina il 31 Dicembre. ART.
5 COMPETENZA
TERRITORIALE E FUNZIONI La
compagnia mette in atto le sue funzioni nell'ambito del
territorio comunale del Comune di Esporlatu. Tuttavia,
la Compagnia , può estendere le sue indagini e la sua azione di
servizio anche fuori dal proprio territorio, nei seguenti casi : a.
in caso di flagranza dell'illecito commesso nel proprio
territorio; b.
in caso di richiesta, da effettuarsi tramite il Sindaco del
Comune, da parte delle forze di Polizia dello stato e della regione; c.
in caso di operazione di servizio concordato
fra Compagnie barracellari con i comuni interessati. ART.6 La
Compagnia barracellare è costituita dai seguenti
elementi : -
di un
Capitano -
di due
Tenenti -
di sei
Sergenti -
di
______ Barracelli -
di un
Segretario
Il numero dei barracelli non potrà in nessun modo essere
inferiore a dieci unità. Nel
caso che durante la durata in carica della Compagnia, il numero dovesse
scendere a meno di dieci unità, si provvederà alla sua
integrazione con la nomina di nuovi barracelli. L'effettiva
iniziazione in servizio dei componenti la
Compagnia è subordinata a quanto espressamente
previsto nell'art. 13 della predetta legge istitutiva. ART.
7 DESIGNAZIONE
DEL CAPITANO Il
Capitano è designato dalla Giunta Comunale
fra persone che abbiano i seguenti requisiti: a.
aver compiuto 25 anni di età; b.
aver fatto parte di una Compagnia barracellare per
almeno un quinquennio; c.
possedere riconosciuta esperienza del territorio e
dell'ambiente in cui la compagnia opera. c. Del
requisito di cui al punto b) si potrà ovviare nel
caso che: 1)
la nuova Compagnia si trovi ad operare dopo dieci anni dalla
cessazione della precedente; 2)
se la persona proposta alla nomina di capitano abbia prestato
servizio, per un periodo di almeno cinque anni in qualità di
Sottufficiale o Ufficiale nei corpi della Polizia di Stato, della
Guardia di Finanza o nell'Arma dei Carabinieri. 2) ART.
8 NOMINA
E FUNZIONI DEL CAPITANO La
deliberazione di Giunta di cui al precedente art. 7
deve, nei termini di legge, essere trasmessa al
Prefetto della Provincia che previo accertamento dei requisiti provvede
all'attribuzione della qualifica di Agente di P.S. Pervenuta
la comunicazione ufficiale della sussistenza dei requisiti,
il Sindaco del Comune di appartenenza della Compagnia provvede
alla nomina del capitano, il quale dovrà prestare giuramento
di fronte al Pretore della Pretura circondariale di Nuoro con le forme e
le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. Nel
caso di rinnovo della Compagnia per il
triennio successivo, la Giunta comunale dovrà provvedere a
designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi
proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto. Il
Capitano, designato e nominato secondo quanto previsto nei precedenti artt.
7 e 8 del presente regolamento, rappresenta la Compagnia barracellare la
dirige e la coordina ed è responsabile presso il Sindaco del
corretto svolgimento del servizio, della disciplina e
dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio
barracellare. Disporrà
le ronde per destinarle al controllo del territorio a seconda
delle esigenze di servizio. In
caso di assenza, impedimento, cessazione o decadenza, il capitano è
sostituito dall'ufficiale più anziano. ART.
9 NOMINA
DEI BARRACELLI Entro
i trenta giorni successivi alla nomina del Capitano, la Giunta
Comunale predispone, di intesa con il capitano, l'elenco dei componenti
la compagnia barracellare, previa verifica del possesso
da parte di ciascun componente dei requisiti sotto indicati, ne
delibera la costituzione: a.
maggiore età; b.
godimento dei diritti civili e politici; c.
non aver subito condanna a pene detentive per delitto non
colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; d.
non essere stato espulso dalle Forze Armate o da corpi militarmente
organizzati o destituito dai pubblici uffici; e.
assolvimento della scuola dell'obbligo o, in
caso contrario, dare dimostrazione di sapere leggere e scrivere; f.
idoneità fisica; g.
potersi validamente obbligare. La
dimostrazione di cui alla lettera e) deve essere data mediante
dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato alla presenza del
Sindaco. Si
può prescindere per tale requisito qualora l'interessato abbia già
fatto parte di una Compagnia barracellare per un periodo non
inferiore a tre anni se proposto alla nomina
di barracello, e non inferiore a cinque anni se proposto alla
nomina di capitano della Compagnia. Non
possono fare parte della compagnia barracellare: 1)
coloro che avendo fatto parte di precedente Compagnia non
ne abbiano regolarmente reso il conto alla
scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o siano stati esclusi
o revocati dalla Compagnia stessa; 2)
coloro che fanno parte del Consiglio Comunale sotto la cui
giurisdizione opera la Compagnia. 2) Il
Sindaco dovrà informare la popolazione, con adeguate forme di
pubblicità, dell'avvenuta costituzione della Compagnia barracellare. La
deliberazione di Giunta con la quale vengono nominati i barracelli
dovrà essere trasmessa al Prefetto della Provincia per il
riconoscimento della qualifica di Agente di P.S. Ottenuto
tale riconoscimento, la compagnia può validamente esercitare le proprie
funzioni. Nella
nomina dei barracelli si dovrà dare preferenza ai proprietari
dei beni oggetto di tutela da parte della compagnia e tenere
conto del servizio prestato in precedenza nonché
dell'attitudine e capacità degli interessati ai compiti da svolgere. ART.
10 FUNZIONI
DEI BARRACELLI I
barracelli hanno il compito di eseguire il servizio
loro assegnato nell'ambito del territorio e di svolgere le
mansioni loro assegnate dal capitano e dagli ufficiali. Essi
non possono esimersi dal servizio senza giustificato motivo. In
caso di legittimo impedimento, il capitano, previo
accertamento della lecità della causa, potrà procedere alla
dispensa dal servizio. E'
fatto espresso divieto ai barracelli di prendersi il libero
arbitrio di assumere aiutanti per effettuare la sorveglianza loro
affidata, né farsi sostituire temporaneamente. Durante
il servizio, i barracelli, dovranno tenere un
contegno dignitoso e corretto così come si addice a persone
incaricate di pubblico servizio. Nel
caso che il barracello troverà bestiame vagante nel fondo
altrui, dovrà condurlo nella mandria comunale e farne
denuncia per mezzo del Capitano al Sindaco. Non
si potrà procede al sequestro e cattura del bestiame se non
nel caso in cui non comparisse il padrone. ART.
11 NOMINA
DEI TENENTI E DEI SERGENTI L'attività
della Compagnia ha inizio con la nomina degli Ufficiali e dei
Sottufficiali nel numero indicato all'art. 6 del presente
regolamento, subordinata, comunque, all'avvenuta attribuzione, da parte
del Prefetto della Provincia di Sassari, della qualifica di Agente di
Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348. L'elezione
dei Tenenti e dei Sergenti è effettuata in seduta
pubblica ed a scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia
barracellare. La
seduta è presieduta dal Sindaco assistito da un dipendente comunale con
funzioni di Segretario. In
presenza di almeno due componenti femminili all'interno della compagnia
barracellare, almeno uno dei sergenti deve essere scelto tra i barracelli
di sesso femminile, con separata votazione. Risulteranno
eletti coloro i quali conseguiranno il
maggior numero di voti. A parità di voti si proclamerà eletto il
maggiore di età . ART.
12 FUNZIONI
DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI Gli
Ufficiali ed i Sottufficiali concorrono all'espletamento del
servizio e, di concerto con il Capitano della
Compagnia, provvedono alla formazione delle squadre e delle
pattuglie. Gli
Ufficiali, nell'ambito delle direttive ricevute dal Capitano,
provvedono alla ispezione delle squadre e delle
pattuglie e sono responsabili del buon funzionamento
del servizio. La
Compagnia, ai fini dell'ordinamento gerarchico, fa
riferimento al sistema in uso presso le forze armate dello
Stato. Entro
il giorno successivo a quello in cui viene effettuato il
servizio, salvo non vi siano riportati rilievi che comportino l'immediata
conoscenza da parte del Capitano, il Comandante della squadra
o il Capopattuglia deve provvedere alla consegna al Segretario del
rapportino di servizio sottoscritto da tutti coloro che hanno
partecipato al servizio. ART.
13 CONSTATAZIONE
DELLE VIOLAZIONI Le
violazioni di cui agli artt. 2, 10 e 28 del presente
regolamento sono constatate, così come previsto dagli artt. 6 e 7
della Legge Regionale 15.07.1988, n. 25, mediante redazione di
p.v. in triplice copia, che deve contenere: a.
indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento; b.
le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché‚ la
Compagnia di appartenenza; c.
le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista
dall'art. 2 della Legge 24.11.1981, n. 689, quando sia
possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso; d.
l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi
dell'art. 6 della L.R. di cui alla precedente lett. c); e.
la descrizione sommaria del fatto costituente
la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo
e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore,
nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti
oggetto della violazione; f.
l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene
contestata; g.
l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal
trasgressore, se presente all'atto della constatazione; h.
l'indicazione dell'ente o dell'organo al quale
il trasgressore ha la facoltà di presentare scritti difensivi
e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo
quanto prescritto dall'art. 18 della Legge 24.11.1981, n.689; i.
la firma del verbalizzante. Nei
cinque giorni successivi all'accertamento della violazione, copia del
verbale deve essere consegnato, personalmente dall'accertante, o a mezzo
di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Autorità competente a
ricevere il rapporto ai sensi della L.R. 15.07.1988, n. 25
dell'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 29.07.1982,
n. 571. Alle
successive fasi del procedimento sanzionatorio si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 18 e seguenti
della più volte citata legge 24.11.1981, n. 689. ART.
14 IL
SEGRETARIO In
concomitanza della assemblea dei barracelli per la
elezione degli Ufficiali e Sottufficiali, la Compagnia provvede alla
designazione, da effettuarsi a scrutinio segreto, del Segretario. La
nomina sarà effettuata dalla Giunta Comunale
con propria deliberazione sulla base della designazione effettuata
dalla Compagnia. Il
Segretario deve essere prescelto fra i membri della
Compagnia che risultino essere in possesso del diploma di
scuola media superiore. Qualora
all'interno della Compagnia non vi sia nessuno in possesso dei
requisiti richiesti o non possa o non voglia accettare,
il Segretario può essere designato fra persone
esterne alla Compagnia. ART.
15 FUNZIONI
DEL SEGRETARIO Il
Segretario ha funzioni tecnico-amministrative e contabili. Esso
assiste alle riunioni della Compagnia redigendone i relativi
verbali. Cura la tenuta e l'aggiornamento degli atti amministrativi e
delle scritture contabili assumendo la piena responsabilità della loro
corretta compilazione e custodia. Prima
di porre in uso qualsiasi registro, il Segretario deve
procedere alla numerazione dei fogli ed alla loro vidimazione presso
il Comune da parte del Sindaco o di un suo delegato. Il
Segretario ha, inoltre, l'obbligo di assistere a tutte le udienze che i
periti barracellari terranno nell'interesse della Compagnia. In
caso di necessità il Capitano designerà uno o
più barracelli a coadiuvare il Segretario nell'esercizio
delle sue funzioni. A
richiesta del Sindaco o di un suo delegato nonché del Pretore
competente per territorio dovrà esibire i registri in suo possesso
e, gli stessi, alla fine di ciascun anno ed a fine gestione,
dovranno essere depositati presso il Comune e rendere conto della
gestione in generale e del suo operato in particolare. Il
mancato deposito entro i termini indicati nel precedente
comma comporterà l'applicazione da parte del Sindaco di una sanzione
amministrativa, nell'ambito di misure minime e massime ( da
£. 4.000 a £ 1.000.000), ai sensi dell'art. 106 e seguenti del
T.U.L.C.P. Approvato con R.D. 3 Marzo 1934, n.
383, mentre, per la mancata esibizione a richiesta del Sindaco e/o
del Pretore, ne risponderà in linea penale secondo le norme
che regolano la materia. ART.
16 OBBLIGHI
DEL SEGRETARIO Il
Segretario è tenuto ad osservare l'orario d'ufficio che
verrà fissato dal
Capitano in relazione alle esigenze stagionali. In
particolari periodi il servizio dovrà essere garantito anche nelle ore
pomeridiane. Il
Segretario è autorizzato a riscuotere tutte le somme dovute
alla Compagnia, da chiunque e a qualsiasi titolo,
mediante annotazione in appositi registri e giornalmente
farne versamento tramite reversale nella Tesoreria (la stessa del Comune),
la quale dovrà rilasciare apposita ricevuta. Al
Segretario verrà affidata la gestione di un adeguato fondo
economato per le spese minute riferite all'amministrazione della
Compagnia. Il
fondo non dovrà superare l'importo di £.
1.000.000 (un milione) e le modalità di funzionamento e di
rendiconto sono le stesse previste dal Regolamento Comunale di
Economato in quanto compatibili. Per
l'espletamento delle funzioni di spettanza del Segretario è dovuta, a
questi, un compenso determinato nel provvedimento di nomina da parte della
Giunta Comunale su conforme parere della compagnia,
e dovrà essere commisurato alla difficoltà delle mansioni
espletate ed agli utili effettivamente conseguiti dalla Compagnia. ART.
17 INFRAZIONI
E SANZIONI DISCIPLINARI I
barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti
alle seguenti sanzioni disciplinari: a.
ammonimento
per la mancanza commessa con l'esortazione a non ricadervi; b.
sanzione
pecuniaria; c.
sospensione
dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota
degli utili della Compagnia; c.esclusione
dalla Compagnia. L'ammonizione
è fatta verbalmente dal Capitano ed è
inflitta per lievi trasgressioni. La
sanzione pecuniaria è inflitta dal Capitano per grave negligenza
in servizio, per assenza ingiustificata, per
contegno scorretto verso i superiori. per violazione
del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso, ed è fissata
come segue: -
£.
50.000 prima trasgressione sanzionabile; -
£.
70.000 seconda trasgressione sanzionabile; -
£.
100.000 terza trasgressione sanzionabile; -
£.
100.000 per mancata
presentazione in servizio senza preavvisata
giustificazione valida; -
£.
50.000 per mancata partecipazione alle riunioni senza
giustificazione valida. La
prima sanzione pecuniaria deve essere pagata
dal barracello entro due (2) giorni dalla sua
applicazione, le successive saranno trattenute a
fine esercizio in sede di ripartizione degli utili. LA
SOSPENSIONE
è proposta con richiesta motivata del Capitano e
deliberata dalla Giunta Comunale, sentito, ove ne faccia richiesta,
l'interessato. Essa
consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno
di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi
previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni
commesse rivestano particolare gravità ovvero, per denigrazione
dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto ai fini privati,
per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto
d'ufficio che abbia prodotto grave danno. L'ESCLUSIONE
è inflitta per grave abuso d'autorità per illecito uso
o distrazione di somme della Compagnia, per gravi
atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei
doveri d'ufficio, per interruzione o abbandono del servizio
che abbia prodotto grave danno. Il
provvedimento di esclusione è deliberato dalla Giunta Comunale su
proposta motivata dal Capitano dopo aver sentito l'interessato,
sempreché questi ne abbia fatto richiesta. L'esclusione
comporta la perdita di tutti gli utili ai quali
l'escluso possa aver diritto. Contro
i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del
primo comma del presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta (30)
giorni dalla notifica, alla Giunta Comunale che decide entro i successivi
sessanta (60) giorni dopo aver sentito l'interessato qualora ne abbia
fatto richiesta. Contro
i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e
d) del primo comma del presente articolo è
ammesso ricorso, nel termine di trenta (30) giorni dalla notifica, al
Sindaco che decide entro i successivi sessanta (60) giorni. I
componenti della Compagnia barracellare sottoposti a
procedimento penale possono essere, quando la natura
del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente
dal servizio con provvedimento della Giunta Comunale e revocati se
nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna. Il
provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia
stato emesso mandato o ordine di cattura. ART.
18 PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE PER IL CAPITANO Il
Capitano che commetta le infrazioni di cui all'articolo precedente,
può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con
provvedimento della Giunta Comunale sentito, ove ne faccia richiesta,
l'interessato. La
sospensione o la revoca opera con gli effetti e per i tempi
stabiliti per i barracelli. In caso d'inerzia dell'Amministrazione
Comunale, si provvede ai sensi dell'art. 14 della
L.R. 23.10.1978, N. 62. ART.
19 GIURAMENTO I
componenti della Compagnia barracellare riceveranno la patente
prevista dall'art. 13 della L.R. n. 25/88 e dovranno prestare giuramento
nelle forme previste dalla legge, nelle mani del Sindaco. Dell'avvenuto
adempimento verrà redatto apposito verbale a cura del Segretario
Comunale. ART.
20 TESORIERE Le
funzioni di Tesoriere della Compagnia verranno affidate al
medesimo Istituto bancario che gestisce la Tesoreria del Comune. Le
riscossioni ed i pagamenti saranno effettuati
dal Tesoriere con reversali e mandati di pagamento a firma
congiunta del Capitano e del Segretario della Compagnia. A
fine esercizio e comunque entro e non oltre il
28 Febbraio di ciascun anno successivo al quale il
conto si riferisce, il Tesoriere provvederà alla presentazione
del conto consuntivo e degli allegati di svolgimento. Il
rapporto fra la Compagnia e l'istituto bancario sarà regolato
dalle stesse condizioni che viggono fra il comune e l'istituto di
cui trattasi ed alle stesse condizioni e norme in quanto
applicabili. ART.
21 BILANCIO
E CONTABILITA' All'inizio
di ciascun esercizio la Compagnia predispone ed approva
il bilancio annuale di previsione redatto in
termini di cassa. Alla
fine di ciascun esercizio verrà redatto preliminarmente il
rendiconto annuale e, successivamente, non appena il Tesoriere avrà reso
il conto, provvederà alla sua approvazione e trasmissione, insieme agli
allegati, alla Giunta Comunale per la definitiva approvazione. La
gestione finanziaria sarà documentata con la tenuta, a cura del
Segretario e del Tesoriere, dei registri contabili indicati all'art. 24
del presente regolamento. Al
trenta giugno e al trentuno dicembre di ogni anno la compagnia
e tenuta a presentare un rendiconto contabile sulla attività svolta
dal quale risulti, tra l'altro, il fondo iniziale
di cassa, le eventuali entrate riscosse, i pagamenti e i prelievi eseguiti
nel semestre e il fondo cassa finale. Copia
del rendiconto deve essere trasmessa, a cura del Comune,
all'Assessorato Regionale competente in materia di Polizia
Locale. Il
Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile amministrativa
della Compagnia, e, a tal fine, può
disporre, in qualsiasi momento, verifiche di cassa e procedere all'esame
dei registri contabili. ART.
22 ENTRATE
DELLA COMPAGNIA Le
entrate della Compagnia, sono costituite da: 1)
compensi per la custodia dei beni pubblici; 2)
i diritti di assicurazione sulla base delle tariffe
approvate dal Consiglio Comunale di cui all'art.
32 del presente regolamento; 3)
gli utili conseguenti al rilascio o alla vendita del bestiame
sequestrato, così come previsto dagli artt. 44, 45, 46 e 47
del R.D. 14.07.1898, n.403, e, in conformità del disposto di cui
all'art. 29 del presente regolamento; 4)
i contributi finanziari erogati da enti pubblici o da
privati; 5)
ogni altro introito previsto dal presente regolamento o da
disposizioni di legge. 5) ART.
23 RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO E RIPARTIZIONE UTILI Alla
fine di ciascun esercizio la Compagnia provvederà ad effettuare le
seguenti operazioni: 1)
provvederà al pagamento dei danni agli assicurati; 2)
provvederà al pagamento a saldo del compenso al Segretario; 3)
provvederà al pagamento di qualsiasi spesa derivante da
liti, perizie e spese d'amministrazione varie; 4)
provvederà al pagamento di qualsiasi spesa inerente il servizio
barracellare; 5)
provvederà ad effettuare il rimborso delle indennità
spettanti ai barracelli che, per l’espletamento dei servizi d'istituto,
hanno messo a disposizione della Compagnia il proprio
automezzo, risultante dai rapportini giornalieri di servizio
a firma del Caposquadra o dell'Ufficiale di turno. La misura
di tale indennità verrà stabilita di anno in anno
dalla Compagnia all'inizio dell'esercizio. Definite
le operazioni in precedenza descritte, l'utile risultante
verrà ripartito come segue: -
gli
utili sono ripartiti fra gli aventi diritto tenuto conto dell'ufficio
ricoperto in seno alla Compagnia e della annessa responsabilità; -
al
Capitano verrà assegnato l'equivalente in denaro di n. 60
(sessanta) ronde annue; -
al
Segretario verrà assegnato l'equivalente in denaro di n. 40 (quaranta)
ronde annue, salvo che l'Amministrazione fissi uno stipendio mensile. -
Verrà
ripartita la restante somma, previo accantonamento di una quota per
fondo cassa per l'esercizio successivo, fra i barracelli in
misura direttamente
proporzionale alle giornate di effettiva presenza
prestate durante l'anno e risultante dai fogli di
servizio giornalieri. -
rimborso
spese di autovettura privata usata per servizio di ronda nel
territorio £. 20.000 per ronda; -
rimborso
spese di autovettura per viaggi comandati fuori
del territorio, un quinto del costo della benzina per chilometro;
REGISTRI
CONTABILI E AMMINISTRATIVI La
Compagnia, a cura del Segretario della stessa,
e obbligata a tenere i seguenti registri contabili e
amministrativi: 1)
REGISTRO
DEL PERSONALE DELLA COMPAGNIA
con indicazione delle ronde; 1)REGISTRO DELLA
DENUNCIA E DEGLI ACCERTAMENTI D'UFFICIO,
nel quale sono riportati le denuncie d'assicurazione
pervenute; 2)
REGISTRO
DEI DANNEGGIATI E DEI DANNEGGIANTI,
nel quale vengono annotati i danneggiamenti subiti, il nome del danneggiato
e l'entità del danno subito nonché, se conosciute, le
generalità del o dei danneggianti; 3)
REGISTRO
DELLE TENTURE,
ove viene annotato il bestiame tenturato ed il nome dell'eventuale
proprietario; 4)
REGISTRO
DELLE NOTIFICHE; 5)
REGISTRO
DEGLI IMPUTAMENTI E DEI RIFIUTI; 6)
REGISTRO
DELLE UDIENZE BARRACELLARI; 7)
REGISTRO
E GIORNALE DI CASSA,
nel quale saranno riportati gli estremi e gli importi di
tutte le riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo reversali
e mandati di pagamento suddivisi per categorie di spesa. 7) ART.
25 DENUNCIE Entro
il trentuno gennaio di ciascun anno, gli allevatori hanno l'obbligo della
denuncia del bestiame quale: -
vacche,
vitelli, tori, cavalli, puledri, asini, suini, ovini, e caprini
tenuti in stalla o a libero pascolo
nell'agro del Comune di Esporlatu E'
obbligatoria la denuncia per l'assicurazione delle
proprietà comunali, del monte granatico, delle opere pie,
delle cose fuori dall'abitato, delle vigne, dei chiusi, dei seminati
e delle piantagioni di qualunque genere. Non
è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi per i quali
vi sia un custode permanente. Il
Segretario riceverà le denuncie e rilascerà a ciascun denunciante
una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della
denuncia, la quantità e la qualità del bestiame
assicurato, la somma pagata e la scadenza dell'assicurazione. I
premi di assicurazione, dopo il primo anno di iscrizione in
servizio della Compagnia barracellare, devono essere pagati tutti
gli anni dal giorno uno (1) al trentuno (31) gennaio. In
sede di prima costituzione della Compagnia, la denuncia del
bestiame deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del manifesto con il quale il Sindaco rende
noto dell'avvenuta costituzione della Compagnia Barracellare. Spirato
il termine utile per effettuare le denuncie, la Compagnia,
senza altro preavviso, procederà agli accertamenti d'ufficio nei
confronti di coloro che avranno omesso la
denuncia tutte le spese di accertamento saranno messe
a carico dei medesimi che, comunque omettenti,
renitenti o ritardatari, sono obbligati per l'intero premio di
assicurazione. Contro
tale accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta Comunale.
Il ritardo rifiuto o rifiuto di denuncia obbliga ugualmente
gli assicurati al pagamento dell'intero premio di
assicurazione. I
proprietari, entro trenta giorni dall'evento,
sono obbligati a denunciare per iscritto le variazioni che durante
l'anno avvengono nel bestiame. La
Compagnia ha il potere di eseguire accertamenti mediante
controllo diretto delle mandrie. ART.
26 RIESAME
DELLE DENUNCIE La
Compagnia può durante l'esercizio riesaminare
le denuncie fatte e provvedere ad invitare i
denuncianti a rettificarle in caso di constatata omissione o
infedeltà . Se
il denunciante, così invitato, provvederà alla regolarizzazione della
denuncia entro cinque giorni, verrà applicata una penale pari al 5%
rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni. In
caso contrario, alla denuncia d'ufficio, verrà applicata la penale
corrispondente a due volte il premio. ART.
27 DENUNCIA
DANNI E FURTI La
denuncia di avvenuto danno o furto deve essere immediata,
e/o comunque, entro 12 ore dal verificarsi dell'evento. In
caso contrario, la Compagnia, non è tenuta al pagamento di alcun
indennizzo. Le denuncie devono essere presentate per iscritto al
Segretario o, comunque, nell'immediatezza, a chiunque si trovi negli
uffici della compagnia barracellare. Dell'avvenuta
presentazione della denuncia, all'interessato, verrà
rilasciata apposita dichiarazione. Entro
ventiquattro ore, successive alla presentazione della
denuncia presso la Compagnia barracellare, il danneggiato provvederà
a recapitare alla predetta Compagnia copia della denuncia per
furto presentata all'Arma dei Carabinieri, con il
timbro d'ufficio di quest'ultima. ART.
28 RISARCIMENTO
DANNI La
Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti dei
beni assicurati. L'indennità che la Compagnia sarà tenuta a liquidare in
caso di furto o danneggiamento sarà liquidata in misura del 70%
entro tre (3) mesi dalla data dell'evento ed il rimanente 30% a fine
esercizio. Nessuna
indennità è dovuta quando si sia accertato che il bestiame è
deceduto per cause naturali, malattia o denutrizione. In
caso di danneggiamento, si procederà come segue: a.
verrà effettuata una perizia da parte dei due periti
nominati dalla Compagnia e si accerterà se il bestiame
è curabile o meno; b.
nel caso si accerti che questi è curabile nulla
è dovuto da parte della Compagnia; c.
nel caso che il danno produca una deformità permanente, la
Compagnia provvederà al pagamento della differenza fra il valore
assicurato e quello realizzato dalla sua eventuale vendita. Tale
indennizzo non potrà essere superiore al 50% del
valore assicurato ed in ogni caso il proprietario non dovrà
percepire una somma maggiore del valore assicurato. Delle
obbligazioni verso gli assicurati la Compagnia
risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, con un fondo
di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di
prestazioni fornite e costituito dal 70% delle corrispondenti entrate. ART.
29 TENTURA La
Compagnia ha l'obbligo di tenturare il bestiame errante che viene
trovato in fondi altrui e condurlo nel luogo di custodia. Il
proprietario non può rivendicare gli animali se prima non provvederà
al pagamento dei diritti della Compagnia, come segue: 1)
DIRITTI DI TENTURA Devono
essere applicati in base ad una percentuale oscillante fra il 0.50%
e l' 1.00% del valore commerciale dei capi di bestiame; In caso
di recidiva il diritto di tentura, come sopra stabilito,
è elevato al doppio per la prima volta e al triplo per le volte
successive. 2)
SPESE
DI CUSTODIA E MANTENIMENTO Devono
essere applicate in base ad una percentuale oscillante fra il
0.15% e il 0.35% per ogni giorno o notte
di custodia, del valore commerciale dei capi
di bestiame vaccino, bovino, equino e suino e, una percentuale
oscillante fra il 0.10% e il 0.20% per ogni giorno o notte
di custodia, del valore commerciale dei capi di bestiame ovino e
caprino. 3)
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO Deve
essere applicata per ogni barracello tenturante in base ad una percentuale
oscillante fra l'1.00% e il 20.00% del valore commerciale dei capi di
bestiame accompagnato. La
Compagnia ha l'obbligo di notificare per iscritto al
proprietario la tentura del bestiame, invitandolo a provvedere al ritiro
entro e non oltre il termine di 24 ore, superato il quale, e
comunque non oltre il quinto giorno successivo, il proprietario sarà
tenuto a pagare una sanzione amministrativa pari al 50% sui diritti di
tentura, spese di custodia e mantenimento e indennità di
accompagnamento. Superato
il termine del quinto giorno successivo alla
notifica, il Sindaco provvederà a comunicare all'interessato che il
bestiame sarà venduto ai pubblici incanti. Il ricavato dalla vendita,
dedotti i diritti della Compagnia, sarà liquidato al proprietario. Nel
caso in cui il proprietario del bestiame tenturato non
sia noto, il Sindaco provvederà a far affiggere un apposito avviso
all'Albo Pretorio del Comune, ne darà notizia sui quotidiani locali
ed affiderà il bestiame in custodia ad un allevatore per un periodo
massimo di giorni 30 (trenta). Trascorso
detto termine senza che nessuno abbia rivendicato il bestiame,
quest'ultimo verrà venduto ai pubblici incanti. Il
ricavato della vendita dedotte le spese sostenute e i diritti della
Compagnia, sarà depositato in un libretto
bancario per un anno, trascorso il quale, se non verrà rivendicato,
verrà versato al Tesoriere del Comune ed utilizzato
esclusivamente per beneficenza. ART.
30 NOMINA
DEI PERITI E ARBITRATO Nel
contratto di assicurazione e custodia è previsto di far ricorso a
degli esperti, uno per parte, per la perizia e valutazione dei danni
dei beni assicurati. La
concorde valutazione da parte degli esperti definisce l'entità del
danno. Per l'ipotesi di non accordo, può darsi luogo su concorde
richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un
arbitro. L'arbitro
è nominato dal Sindaco, su proposta della
Giunta, dura in carica per la durata della Compagnia e può
essere riconfermato. Per
poter essere nominati arbitri, occorre: a.
possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere
Comunale; b.
avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune in cui
opera la Compagnia; c.
essere persona capace di assolvere adeguatamente alla
funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e
prestigio. Nella
definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato da
due periti, rispettivamente indicati dalle parti. Ai periti e all'arbitro
sarà attribuito un compenso oscillante fra il 2.00% e il
20.00% del valore accertato per ogni perizia o arbitrato più
il rimborso delle spese eventualmente sostenute. I
danni valutati dai periti ed imputati alla Compagnia o ai
proprietari, devono essere documentati in appositi cartelli dove
dovrà indicarsi la qualità, il valore del danno e
l'indennità della perizia che grava in misura uguale sulle
parti. Detti
cartelli dovranno essere consegnati alla Compagnia in elenco scritto
non oltre il giorno successivo all'avvenuta valutazione e contemporaneamente
deve consegnarsi copia all'assicurato perché
questi ne prenda conoscenza. I
periti durante tutto l'esercizio barracellare in corso, sono tenuti a
fornire tutti i chiarimenti agli uffici barracellari, come pure
a deporre nelle udienze su tutti i danni avvalorati. ART.
31 CONTROVERSIE Le
controversie fra il Segretario e la Compagnia o fra i componenti
la Compagnia per la ripartizione degli
utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco. ART.
32 PREMI
E TARIFFE PER BESTIAME Il
premio di assicurazione per il bestiame è stabilito in ragione del 3% del
valore assicurato. ART.
33 INCARICHI
SPECIALI Qualora
la Compagnia barracellare venisse incaricata
delle attività previste dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed
i) dell'art. 2 della L.R. 15.07.1988, n. 25, dovrà essere stipulata
apposita convenzione con l'Autorità proponente e,
contestualmente, sarà fissato di volta in volta il compenso. ART.
34 SEDE
LEGALE La
Compagnia barracellare ha Sede legale in Esporlatu in
Piazza Dante presso il Municipio ed è costituita su
base territoriale comunale.
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